Art. 19.
(Tutela e valorizzazione della musica italiana contemporanea).

      1. La tutela e la valorizzazione della musica italiana contemporanea, in tutte le sue diverse forme e modalità espressive, costituiscono preminente interesse sociale. La musica italiana contemporanea e la sua esecuzione produzione e rappresentazione costituiscono elemento prioritario nella elaborazione dei programmi musicali sviluppati dallo Stato.
      2. Con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n.400, su proposta del Ministro dei beni e delle attività culturali, di concerto con il Ministro delle comunicazioni, sentite le Commissioni parlamentari competenti e l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge sono stabilite le modalità di segnalazione al pubblico dei brani musicali

 

Pag. 22

che nel corso delle trasmissioni radiotelevisive sono oggetto di promozione pubblicitaria.